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Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo
approvato il 24 Aprile 2000


art. 1 - Validità
Il presente regolamento avra' validita' a partire dal 1 agosto 2000

art. 2 - Indizione delle elezioni
Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario ai sensi dell'art.9 dello Statuto dell'Associazione Pro Ruscio.
Al Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario sono demandate tutte le attivita' indicate dal presente Regolamento: in caso di indisponibilita' fara' le sue veci il Segretario del Consiglio Direttivo dimissionario.

Art. 3 - Requisiti dei Soci Elettori
I requisiti necessari ai Soci per essere elettori sono:
a) essere in regola con ilpagamento della quota sociale dell'anno precedente a quello durante il quale si svolgono le elezioni;
b) non aver perso la qualità di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto

Art. 4 - Requisiti dei Soci eleggibili
I requisiti necessari ai oci per essere eleggibili sono:
a) essere in regola con i pagamento della quota sociale dei tre anni precedenti a quello durante il quale si svolgono le elezioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 dello Statuto;
b) non aver mai ricoperto la carica di Presidente ad honorem;
c) non aver perso la qualità di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
d) aver presentato domanda scritta di candidatura al Presidente dimissionario. Le domande di candidatura possono essere presentate dal giorno di indizione delle elezioni, fino ai due giorni precedenti la data di apertura del Seggio Elettorale. Fara' fede la data di consegna a mano, ovvero di ricevimento se inviata tramite raccomandata postale.

Art. 5 - Accettazione delle domande di candidatura
Il Presidente dimissionario, verificata la sussistenza dei requisiti di eleggibilita' di cui al precedente art. 4, e constatato che il numero delle candidature valide risulta essere maggiore di 20, comunichera' al Presidente del Consiglio Elettorale i nominativi dei Soci Candidati attribuendo in numero sequenziale in base all'ordine alfabetico, e pubblichera' sull'Albo della Associazione Pro Ruscio i nominativi e i relativi numeri sequenziali dei Soci Candidati.
Qualora il numero delle candidature valide non raggiunga il quorum di cui al precedente comma, il Presidente dimissionario indichera' al Presidente del Consiglio Elettorale come eleggibili i nominativi dei Soci che risulteranno avere i requisiti di cui all'Art. 4 a), b) e c), e pubblichera' sull'Albo della Associazione Pro Ruscio i nominativi dei Socicosi' risultanti candidati e il numero sequenziale attribuito in base all'ordine alfabetico.

Art. 6 - Composizione del Consiglio Elettorale
Il Consiglio elettorale sara' composto da un Presidente e due Scrutatori scelti tra i Soci che non abbiano presentato domanda di candidatura ai sensi dell'art. 4 d), ne' aver ricoperto la carica di cui all'art. 4 b), ne' risultare quale Consigliere dimissionario, dai soci Presidenti ad honorem, ovvero, in mancanza o impossibilita' di questi, dal Presidente dimissionario.

Art. 7 - Apertura del Seggio Elettorale
Il Seggio Elettorale dovra' essere localizzato compatibilamente a quanto indicato nell'art. 14 comma 3 dello Statuto, ed aperto al pubblico per un minimo di due giorni, di cui almeno uno festivo, per un minimo di tre ore al giorno, in un periodo che consenta l'afflusso maggiore possibile di Soci. I giorni e gli orari di apertura del Seggio Elettorale saranno pubblicati a cura del Presidente del Consiglio dimissionario sull'Albo della Associazione, almeno 10 giorni prima dell'apertura del Seggio stesso.
Il Seggio elettorale dovra' essere situato in un locle chiuso e durante la chiusura dello stesso il materiale elettorale e l'urna elettorale dovranno essere sigillate.

Art. 8 - Modalita' di voto
I Soci elettori, verificata da un membro dell Consiglio Elettorale i requisiti di cui all'art. 3, dovranno apporre sull'apposita scheda elettorale, vidimata da un membro del Consiglio Elettorale al momento della consegna al Socio Elettore, un numero minimo di cinque preferenze, fino a un massimo di dieci, indicando il numero relativo al Socio candidato, ovvero il nome e cognome ed in caso di omonimia l'indicazione patronimica. I Soci elettori dovranno firmare il registro degli Elettori a conferma dell'avvenuta votazione.

Art. 9 - Scrutinio delle schede
Le attivita'di scrutinio verranno effettuate alla esclusiva presenza dei membri del Consiglio elettorale. Verranno rese nulle le schede elettoraliche non indicheranno un numero di preferenze compatibile con l'art. 8, ne' le schede riportanti segni, diciture o quant'altro possa identificare il Socio Elettore. Verra' resa nulla la sola preferenza e non la scheda quando la preferenza non identifichi chiaramente ed univocamente un socio candidato e il numero delle preferenze validamente indicate rimane comunque compatibile con l'art. 8: in caso contrario si procedera' all'invalidazione della scheda.
L'invalidazione delle schede o delle preferenze avverra' ad insindacabile giudizio dei membri del Consiglio Elettorale che voteranno a maggioranza.
Il Presidente del Consiglio Elettorale dovra' redigere apposito verbale dello scrutinio che sara' sottoscritto da tutti i membri del onsiglio Elettorale.

Art. 10 - Candidati eletti
Risulteranno eletti i primi quindici soci candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parita' di numero di preferenze ottenute, risulteranno eletti i Soci candidati piu' anziani.

Art. 11 - Ballottaggio
Qualora non si raggiunga un numero di quindici eletti, i Soci candidati risultanti eletti procederanno ad un ballottaggio tra i soci candidati non eletti. Il ballottaggio avra' luogo tramite scrutinio segreto in seno alla prima Assemblea del Consiglio Direttivo, precedentemente a qualsiasi altra deliberazione; in caso di parita' di voti ottenuti da due o piu' soci candidati non eletti, si procedera' come al precedente articolo.

Art. 12 - Presidente del Consiglio Elettorale
Il Presidente del Consiglio Elettorale non consentira' durante le operazioni di voto l'accesso nel locale del Seggio Elettorale ai Soci Candidati se non limitatamente all'esercizio del proprio dirito di voto.
Eventuali reiterati richiami determinano ad insindacabile giudizio del Presidente del Seggio Elettorale l'annullamento della candidatura. In tal caso, in deroga all'art. 5 comma 3, si procedera' comunque alle elezioni.
In caso di indisponibilita' il Presidente del Consiglio Elettorale sara' sostituito dal piu' anziano scrutatore, il cui voto sara' determinante in caso di decisionida prendere in seno al Consiglio Elettorale a maggioranza.

Art. 13 - Annullamento delle elezioni
Qualora il numero dei Soci candidati risulti durante le elezioni diminuito ad un numero infriore ai 18 a causa di forza maggiore ovvero per l'applicazione dell'art. 12 comma 2, il Presidente del Consiglio Elettoraledichiarera' nulle le elezioni, sospendera' le attivita' di voto o di scrutinio se iniziato. Di tale evenienza dovra' redigersi apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Elettorale e se ne dovra' dare pubblicita' sull'Albo della Associazione. Parimenti il Presidente del Consiglio Elettorale potra' dichiarare nulle le elezioni ualora a suo insindacabile giudizio si siano verificati fatti che possano aver pregiudicato l'esito delle stesse elezioni.

Art. 14 - Controversie
Le eventuali controversie dovranno, pena la loro ammissibilita', essere comunicate entro due giorni dall'avvenuta pubblicazione sull'Albo della Associazione dell'esito delle elezioni. La risoluzione delle stesse e' regolata a norma dell'art. 20 dello Statuto