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Farro di Monteleone DOP: il via ufficiale E-mail
Novita' da Ruscio - News
giovedì 28 febbraio 2008

Finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 febbraio 2008, il tanto atteso decreto ministeriale.

Si potra' ufficialmente partire con la produzione e la commercializzazione del nostro amato farro utilizzando la denominazione DOP (Denominazione di Origine Protetta).

logo farro dop

Termina qui, dunque, il difficile percorso burocratico della "faccenda", con tenacia e passione seguito dalla Associazione del Farro di Monteleone, inizia ora una sfida, forse piu' difficile: l'utilizzo del marchio, non solo quale garante di una produzione unica e di estrema qualita', ma anche simbolo di un rinato senso della collettivita', per lo sviluppo economico del nostro Comune.

Di seguito il testo completo del decreto ministeriale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2008
Autorizzazione   all'organismo  denominato  «3  A  Parco  tecnologico
agroalimentare  dell'Umbria  -  Soc.  cons.  a r.l.», ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  «Farro  di  Monteleone  di Spoleto»,
protetta  transitoriamente  a livello nazionale con decreto 21 maggio
2007.
                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto   21 maggio  2007,  relativo  alla  protezione
transitoria  accordata  a  livello  nazionale  ai  sensi dell'art. 5,
comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
Farro  di  Monteleone  di Spoleto, il cui utilizzo viene riservato al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  comunicazione  dell'Associazione  Farro di Monteleone di
Spoleto,  con  la  quale  e'  stato  indicato  per il controllo sulla
denominazione  Farro di Monteleone di Spoleto, l'organismo denominato
3  A  Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.. cons. a r.
l., con sede in frazione Pantalla di Todi (PG);
  Considerato  che  l'organismo  3 A Parco tecnologico agroalimentare
dell'Umbria  - Soc. cons. a r.l. ha predisposto il piano di controllo
per  la  denominazione  Farro  di Monteleone di Spoleto conformemente
allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   denominato   3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare
dell'Umbria  -  Soc..  cons. a r.l., con sede in frazione Pantalla di
Todi  (PG),  e'  autorizzato  ad  espletare le funzioni di controllo,
previste  dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per
la   denominazione   Farro   di   Monteleone   di  Spoleto,  protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio 2007.

     
                               Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo  3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc..
cons.  a  r.l., del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi del comma 4
dell'art.  14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti
piu'   in   possesso   dei   requisiti   ivi  indicati,  con  decreto
dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua
nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     
                               Art. 3.
  L'organismo  3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria -
Soc..  cons.  a r.l., non puo' modificare le modalita' di controllo e
il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per
la   denominazione   Farro  di  Monteleone  di  Spoleto,  cosi'  come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.
cons. a r.l., comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni
variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle prescrizioni del presente art. puo'
comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo  3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria -
Soc..  cons.  a  r.  l.,  dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli
obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato
risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di
produzione,  consultabile  nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con
le  quali viene commercializzata la denominazione Farro di Monteleone
di Spoleto, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento (CE) 510/2006».

     
                               Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento  della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto da
parte   dell'organismo   comunitario.   Nell'ambito  del  periodo  di
validita'  dell'autorizzazione,  l'organismo  3  A  Parco tecnologico
agroalimentare  dell'Umbria  -  Soc.  cons.  a  r.  l.  e'  tenuto ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

     
                               Art. 5.
  L'organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.
cons.  a r. l., comunica con immediatezza, e comunque con termine non
superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto anche
mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto.

     
                               Art. 6.
  L'organismo  3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria -
Soc..  cons.  a  r.l.,  immette nel sistema informatico del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari e forestali tutti gli elementi
conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'
certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale
competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della
denominazione   Farro   di  Monteleone  di  Spoleto  rilasciate  agli
utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno
indicate   dal   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo
comma del presente art. e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti
anche alla Regione Umbria.

     
                               Art. 7.
  L'organismo  3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria -
Soc..  cons.  a  r.  l.,  e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali e dalla
Regione   Umbria,  ai  sensi  dall'art.  14,  comma 12,  della  legge
21 dicembre 1999, n. 526.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre

 
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