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Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Pro Loco |
La Barrozza - Pasqua 2000 - anno IX n. 1 | |
Scritto da Il Consiglio Direttivo | |
Nel prossimo mese di agosto tutti i Soci saranno chiamati a pronunciarsi sul rinnovo del consiglio della Pro Ruscio. Come deciso dall’assemblea nell’estate ’98, potranno essere eletti consiglierei solo quei soci che, in regola con i pagamenti della quota associativa, presenteranno la propria candidatura entro il 15 agosto 2000. Di seguito pubblichiamo il regolamento delle elezioni approvato nel corso della riunione dei consiglieri della Pro Ruscio svoltasi a Roma il 28 marzo u.s.. REGOLAMENTO ELEZIONI
Il presente regolamento avra’ validita’ a partire dal 1 Agosto 2000 Art. 2 Indizione delle elezioni Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto della Associazione Pro Ruscio Art.3 – Requisiti dei Soci elettori I requisiti necessari ai Soci per essere elettori sono: Art. 4 – Requisiti dei Soci eleggibili I requisiti necessari ai Soci per essere eleggibili sono: Art. 5 – Composizione del Consiglio Elettorale Il Consiglio Elettorale sara’ composto da un Presidente e due Scrutatori di cui un supplente, scelti dai soci Presidenti ad honorem, ovvero, in caso di mancanza o impossibilita’ di questi dal Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario, tra i Soci elettori che non abbiano presentato domanda di candidatura ai sensi dell’Art. 4 d), ne’ che ricoprano la carica di cui all’Art. 4 b), ne’ che risultino essere Consigliere del Consiglio Direttivo dimissionario. Art. 6 – Accettazione delle domande di candidatura Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario pubblichera’ sull’Albo della Associazione Pro Ruscio i tempi e le modalita’ per la presentazione della domanda di candidatura. La data dalla quale potranno essere presentate le domande di candidatura dovra’ essere precedente alla data di apertura del Seggio Elettorale di almeno sette giorni. Art. 7 – Apertura del Seggio Elettorale Il Seggio Elettorale, dovra’ essere localizzato compatibilemente all’Art. 14 comma 3 dello Statuto, ed aperto al pubblico per un minimo di 2 giorni di cui almeno uno festivo per un minimo di 3 ore al giorno, in un periodo che consenta l’afflusso maggiore possibile di Soci. I giorni e gli orari di apertura del Seggio Elettorale saranno pubblicati a cura del Presidente del Consiglio Elettorale sull’Albo della Associazione almeno 2 giorni prima dell’apertura del Seggio stesso. Art. 8 – Accesso al Seggio Elettorale Il Presidente del Consiglio Elettorale non consentira’, durante le operazioni di voto l’accesso nel locale del Seggio Elettorale ai Soci Candidati se non limitatamente all’esercizio del proprio diritto di voto. Art. 9 – Modalita’ di voto I Soci Elettori, verificata da un membro del Consiglio Elettorale i requisiti di cui all’Art.2, dovranno apporre sull’apposita scheda elettorale, vidimata da un membro del Consiglio Elettorale al momento della consegna al Socio elettore, un numero minimo di 5 preferenze fino a un numero massimo di 10, indicando il numero sequenziale relativo al Socio Candidato ovvero il nome e cognome ed in caso di omonimia l’indicazione patronimica. I Soci Elettori dovranno firmare il registro degli Elettori a conferma dell’avvenuta votazione.
Le attivita’ di scrutinio verranno effettuate alla esclusiva presenza dei membri del Consiglio Elettorale. Verranno rese nulle le schede elettorali che non indicheranno un numero di preferenze compatibile con l’Art. 9, ne’ le schede riportanti segni, diciture o quant’altro possa identificare il Socio Elettore. Verra’ resa nulla la sola preferenza e non la scheda quando la preferenza non identifichi chiaramente ed univocamente un Socio Candidato e il numero delle preferenze validamente indicate nella scheda elettorale rimanga comunque compatibile con l’Art. 9; in caso contrario si procedera’ all’invalidazione della scheda elettorale. Art. 11 – Candidati Eletti Risulteranno eletti i primi quindici Soci Candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora il numero di dei soci Candidati risulti durante le elezioni diminuito ad un numero inferiore a 18 a causa forza maggiore ovvero per l’applicazione dell’Art. 8 comma 2, il Presidente del Consiglio Elettorale dichiarera’ nulle le elezioni, sospendera’ le attivita’ di voto o di scrutinio se iniziato. Di tale evenienza dovra’ redigersi apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Elettorale e se ne dovra’ dare pubblicita’ sull’Albo della Associazione. Parimenti il Presidente del Consiglio Elettorale potra’ dichiarare nulle le elezioni qualora a suo insindacabile giudizio si siano verificati fatti che possano aver compromesso il diritto di voto, ovvero pregiudicato l’esito delle stesse elezioni. Art. 13 – Controversie Le eventuali reclami dovranno, pena la loro validita’, essere promossi entro 2 giorni dall’avvenuta pubblicazione sull’Albo della Associazione dell’esito delle elezioni. La risoluzione delle controversie e’ regolata a norma dell’Art. 20 dello Statuto. |
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