STATUTO per la SOCIETA’ ANONIMA COOPERATIVA fra i NEGOZIANTI DI CARBONE di ROMA Con le modificazioni apportate nella Assemblea Generale del 10 Marzo 1912 --------------- ROMA Tipografia Aureliana – Guglielmo Bracony Costituzione e scopo della Società ARTICOLO 1. E’ costituita in Roma una “Società anonima cooperativa fra i negozianti di carbone” per la durata di anni 25 dal 1° gennaio 1894 sotto il regime del presente Statuto con facoltà di prorogarsi per uguale periodo. Essa è composta di un numero illimitato di soci ed ha per oggetto la protezione e lo sviluppo dell’industria del carbone nonché l’incremento morale ed economico dei negozianti associati: potrà provvedere al ritiro e alla vendita della cenice, all’acquisto diretto per conto dei soci di carboni vegetali e minerali e di altri combustibili, alla stipulazione di contratti per forniture di generi di vendita, all’istituzione di un ufficio di collocamento per i commessi ecc. Speciali regolamenti stabiliranno le modalità di tali operazioni. Ammissione dei soci ARTICOLO 2. Per appartenere alla Società è necessario a) – Fare la domanda scritta al Consiglio d’amministrazione, il quale può o no accettarla. b) – Avere compiuto gli anni 21. c) – Possedere uno spaccio di carbone da solo o in società o essere interessato nell’azienda. d) – Pagare la tassa d’ammissione ai sensi dell’articolo 19. Doveri dei soci ARTICOLO 3. Il socio ha il dovere di: a) - Uniformarsi alle disposizioni del presente Statuto. b) – Pagare la quota mensile anticipata ai sensi dell’art. 19 e almeno per 2 anni dalla data della sua iscrizione. c) – Intervenire alle assemblee e se rcopra qualche carica, anche alle adunanze del Consesso al quale appartiene. d) – Fare all’Amministrazione tutte quelle proposte che credesse opportune nell’interesse della classe e particolarmente della Società. e) – Tenere alto il prestigio sociale. f) – Visitare, qualora ne ricevesse l’incarico, i soci malati e intervenire all’accompagno funebre dei soci defunti. g) – Cooperare alla buona riuscita delle operazioni sociali. Se il socio mancasse a questo suo dovere e danneggiasse personalmente o per mezzo dei suoi dipendenti qualsiasi operazione sociale, o solamente ne ritardasse, sia pure indirettamente l’effettuazione, in questo caso, e in quelli indicati nel successivo art. 5, è deferito dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Sindaci, sia pel risarcimento dei danni, sia per la espulsione. Il risarcimento dei danni è fissato dal Collegio Sindacale, inappellabilmente; intanto viene trattenuta al socio, fino alla pubblicazione del lodo, la parte di utili a lui spettante e che non gli fosse stata ancora corrisposta, più qualsiasi cauzione, deposito ecc. già da lui versata alla Società sotto qualsiasi titolo. E’ quindi in facoltà del Collegio Sindacale di prendere quei provvedimenti che crede ed è parimenti in diritto, se il caso è grave, di proporre all’Assemblea generale la espulsione del socio manchevole.
Diritti dei soci ARTICOLO 4 Il socio ha il diritto di: a) – Usufruire di tutti quei vantaggi derivanti dalle operazioni commerciali che la Società potrà fare. b) – Richiedere prestiti o sconto di effetti di cui all’art. 17. c) – Avere l’appoggio morale della Società nelle eventuali contestazioni, quale negoziante, con i privati o con le autorità amministrative. d) - Richiedere in caso di malattia un aiuto finanziario che il Consiglio, avute le necessarie documentazioni e secondo il genere della malattia, può concedere, qualora però lo permettano le condizioni del bilancio. e) – Avere gli onori funebri in caso di morte, giusta speciale regolamento. |