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Un soffio di Ruscio settecentesco da un testamento di Don Biagio Peroni |
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La Barrozza - Estate 2013 - anno XXII n. 2 | |
Scritto da Marco Perelli | |
Testamentum Rev. D. Blasii de Peronis 1 Die Vigesima Tertia Aprilis 1765 2. Ind(izion)e VII 3 Alla presenza di me notaio e dei testimoni infrascritti, personalmente esistente il Molto Reverendo Signore Don Biagio Peroni, figlio del fu Giuseppe da questa Terra, a me notaio conosciuto, sano per la Dio grazia di mente, senso, loquela, vista, udito, intelletto e di tutti li sensi et anche di corpo, non volendo morire ab intestato et essendo incerta l’ora e punto della morte, ha stabilito fare il presente suo nuncupativo testamento 4, che di raggion civile dicesi senza scritti, const(ituit)o 5 spontaneamente quello fa, testa e dispone come segue. Primieramente principiando dall’anima come più nobile del corpo et a tutte le cose mondane da preferirisi, quella raccomanda all’onnipotente Iddio, trino et uno, Beata6 sempre Vergine e Madre Maria, suo S. Angelo Custode, Santi Biagio, Filippo Neri, Vincenzo Terrenzio, Emidio et altri santi protettori et avvocati, acciò si degnino concederle et impetrarle il perdono de’ sui peccati e farlo partecipe della gloria del paradiso. Il corpo fatto cadavere seguendo il caso della sua morte in questa terra, ordina e vuole che gli siano fatti i funerali con dodici torcie e con tutte le messe che possono aversi nella chiesa parocchiale di S. Nicolò e terminati i funerali sia asportato da quattro fratelli della Compagnia del Sa(ntissi)mo Sagramento alla chiesa della Madonna Santissima de Sette Dolori in Ruscio et ivi seppellito, con dare7 baiocchi8 trenta ab saceradote e baiocchi quindici per ciascun fratello che lo accompagnerà e trasporterà9 a detta chiesa, con far celebrare nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò l’offizio e tutte quelle messe che possono aversi tanto nel giorno de’ funerali quanto nell’ottavario e giorno trigesimo 10. Per raggion di legato, et in ogni altro meglior modo §11, lascia alla Mensa vescovile di Spoleto li soliti soldi per una sol volta per sua canonica porzione. Per raggion di legato, et in segno di affetto e benevolenza verso li sui tre fratelli, Eusebio, Fiorenzo e Gregorio 12, lascia alli suddetti scudi dieci per ciascheduno, per una sol volta, da ricavarsi dal fruttato della sua eredità, da prendersi per tal somma il primo anno dalla sua morte da detto Eusebio, il secondo da Fiorenzo et il terzo da Gregorio, nelle quali somme eredi istituisce e che altro della sua eredità non possano pretendere, non solo in questo ma in ogni altro miglior modo §. Per raggion di legato et in segno di affetto e ricognizione, lascia alle due sue cognate, signora Rosina Poli e Maria Tabussi, per una sol volta, una posata d’argento per ciascheduna, consistente in cucchiaio, forchetta e coltello, et ad Angela Antonia Peroni, vedova del fu Prospero Niccoli, sua nipote, rubbio uno di grano, per una sol volta, da darsi subito seguito la morte di esso signor testatore se si troverà grano in essere nella sua eredità, altrimenti alla prima raccolta, et alla zitella Teodora Peroni, sua nipote figlia di detto Eusebio, lascia per una sol volta la somma di scudi dieci da consegnarsi però in caso, e nell’atto, che questa si mariti, altrimenti il presente legato s’abbia per non fatto, perché lui intende che tal somma gli debba servire in conto di dote e maritandosi et avendo figlioli siano liberi della medesima e figli, ma, morendo senza figli, la detta somma di scudi dieci ricada e si debba restituire all’eredità di detto signor testatore, non solo in questo ma in ogni altro miglior modo §.13 La tela della Madonna dei Sette Dolori, in basso a destra lo stemma di Don Biagio Peroni (Archivio Isidoro Peroni) E perché esso signor testatore da anni in qua vicino a detta chiesa della Madonna Santissima de’ Sette Dolori ha fatto fabbricare un buon ceppo di case con tutti comodi di cantina, fienile, stalla e scaricatoro, che presentemente da anni in qua è servito per uso e comodo dell’Osteria di fuori e riscossione della gabella camerale di questa comunità, per non aver la medesima case in Ruscio per tal uso, ne ricava adesso scudi quattordici l’anno e, per averci da mesi in qua aggiunto un orto murato, per l’avvenire se ne ricavarà piggione maggiore14. Però, tanto come buon cittadino e figlio di questa communità, per utilizzarla e lasciarle il comodo di case in Ruscio per poter con maggior vantaggio e concorso affittare l’osteria e gabella commerciale, quanto come divoto di detta Madonna Santissima de Sette Dolori et Anime Sante del Purgatorio, per l’edificazione di qual chiesa esso sig. testatore ha impiegate moltissime fatighe di assistenza e con esser andato tanti anni per la questua per provvedere come in appresso al mantenimento dei tetti di detta chiesa, stanziole unite, utensileria et altro per detta chiesa, tutto il suddetto sopradescritto ceppo di case con orto murato lo lascia et assegna a questa Communità di Monte Leone, da conseguirlo però dopo la morte di detto Gregorio Peroni suo fratello amministratore et esecutore testamentario, e non prima, con l’espresso peso e condizione, à detta Communità e signori Priori pro tempore, della piggione annuale di detto ceppo di case impiegarne e spenderne la rata di scudi dodici ogni anno in mantenimento delli tetti e muri di detta chiesa e stanziole annesse, in provvedimento di cera, oglio, et altri utensili e biancarie e di qualche suppellettile necessario che di tempo in tempo deve provedersi, in sodisfazione di elemosina di messe che vi saranno di concorso nelle due feste solite farsi l’anno in detta chiesa, cioè il venerdì di Passione e sabato seguente e la quarta domenica di settembre e lunedì successivo ogni anno, con dare alli sacerdoti che concorreranno e celebreranno la sola messa baiocchi quindici per uno, e per una volta, alli sacerdoti, non obligati ex justitua à confessare, che oltre la messa assisteranno alli confessionati in detta chiesa, ad iniziare mattina di detti quattro giorni ò qualcheduno di essi giorni, baiocchi venticinque per volta per quelle mattine che celebreranno et assisteranno al confessionario, al sacerdote che celebrerà la messa parata parimente baiocchi venticinque et al diacono e suddiacono che si paratranno15, se celebreranno anche la messa, baiocchi venticinque per ciascheduno, e, non dicendo la messa, baiocchi dieci per ciascuno e per volta, et in oltre debbano dare baiocchi cinque per volta ogni quarta domenica di ogni mese al sacerdote che farà secondo il solito la processione e reciterà la coroncina16 in detta chiesa. Quella17 somma che annualmente o in qualche anno sopravanzerà dalli scudi dodici come s(opr)a si debba impiegare in celebrazione di messe basse18 infra annuali in detta chiesa con l’elemosina di baiocchi quindici per messa oltre li utensili, con che però la Comunità e Signori Priori pro tempore, o in luogo loro il sacerdote che da essi come in appresso sarà eletto nominato, debbano fare e tenere un libro a parte e notare dette spese e messe et in fine di ogni anno riportarne la revisione et approvazione dell’adempimento dal Sig. Vicario For(ane)o19 pro tempore, et in occasione di visite da M(onsignor) illustrissimus et reverendissimus vescovo di Spoleto. Il di più delli scudi dodici che a suo arbitrio la Comunità ricaverà dall’affitto e piggione di detto ceppo di casa et orto murato vada in benefizio di detta Communità in mantenimento di detto ceppo di casa o in altra forma che a detta Communità piacerà, non solo in questo ma in ogni altro miglior modo §. In tutti poi li singoli altri sui beni stabili, mobili, semoventi, rag[ion]i, crediti, azzioni, et altri qualsiasi, presenti e futuri, in qualsiasi luogo posti et esistenti, con l’infra(dette) però condizioni, e subito sarà morto il detto Gregorio Peroni suo fratello, amministratore et esecutore testamentario, lascia, istituisce, vuole che sia e di propria bocca nominò e nomina la suddetta Ven. Chiesa della Madonna Santissima de Sette dolori nella Villa di Ruscio di questo territorio, alla quale con li infradetti pesi lascia la intera sua eredità, cioè che del fruttato della sua eredità se ne debbano celebrare in detta chiesa tante messe l’anno, ma per maggior comodo del Popolo non possa dirsene più di una in un giorno, con l’elemosina di baiocchi quindici l’una, oltre li utensili e comodo di stanziole annesse alla chiesa, da applicarsi in suffragio dell’anima di esso sig. testatore, sui antenati e successori parenti, e debba averne l’ingerenza e nomina la Comunità di questo luogo, per(ci)ò subito (dopo)20 la morte di detto Gregorio Peroni; il pubblico general Consiglio della Communità debba eleggere e deputare un sacerdote, o annuale o per più anni, anche a vita durante, il quale dovrà celebrare tutte le sopra espresse messe, far le processioni, dire la coroncina et altri pesi sopraingiunti, con la sola condizione e riserva che in caso nelli tempi a venire vi fusse qualche giovine delle famiglie solamente maschili discendenti da detti Eusebio, Fiorenzo e Gregorio Peroni sui fratelli,o di Carlo e Domenico Peroni sui nipoti cugini21, o di Angelo Antonio Peroni suo pronipote cugino22, che attendesse al sacerdozio di farsi prete, chi prima di questi sarà capace et in tempo possa assegnarsi in conto di patrimonio la suddetta sua eredità con l’istesso peso et obligo di celebrazione di messe, processioni, recita di coroncina et altro come sopra, e dal giorno che entrerà in sacris23 sino al giorno che celebrerà la prima santa messa debba lui da altro sacerdote far celebrare le messe et adempire alli altri pesi come sa e come dovrebbe adempire il sacerdote che deve nominarsi dalla Comunità e doppo detta la prima santa messa subentri esso giovine alla celebrazione delle messe et adempimento degli obblighi tutti sopraesposti. Nel tempo poi che non vi sia tal giovine delle discendenze maschili sopraenunciate, o in caso di morte di tali giovini ogni volta che succederà il caso, la nomina e deputazione del sacerdote si debba fare dal pubblico general Consiglio, nel modo e forma che si è sopraesposto, in ogni miglior modo §. E perché per ora non vi è alcuno delle suddette famiglie maschili dei suoi fratelli, nipoti e pronipote che possa ordinarsi prete, e riconoscendo esso sig. testatore la buona indole et inclinazione allo studio del giovinetto Giovanni Bella di Domenico Antonio24, quando questi abbia l’inclinazione di farsi prete gli da e concede l’ampia facoltà di propria autorità di assegnarsi e costituirsi in conto di Patrimonio Sagro l’eredità di detto sig. testatore con l’istessi oblighi di messe et altri pesi come sopra, ma se questo perverrà all’età di anni venticinque e non sia ordinato in sacris la presente facoltà sia per non apposta e spirata, come mai fusse stata concessa, perché così §. Et acciò questa sua disposizione abbia a sortire la totale essecuzione, per suo essecutore testamentario e libero amministratore, e fino che in vita, vuole che sia, nominò e nomina il detto Gregorio Peroni suo fratello, il quale con il frutto della sua eredità debba prima sodisfare li suoi legati e poi far principiata la celebrazione delle messe annuali da quel sacerdote che a lui piacerà, come pure esso vivente debba affittare e riscuotere le piggioni del suddetto ceppo di casa et orto et impiegarle a suo asb.25 in mantenimento di detta chiesa e stanziola annessa, utensili e suppellettili, feste e messe et altro come sopra senza che sia obligato a rendere conto ad alcuno, da qual rendimento de conti lo libera et assolve, rimettendosi in tutto e per tutto alla fedeltà et integrità del sud[dett]o, in ogni miglior modo §. E questo esso Sig. D. Biagio testatore dice, dichiara e vuole che sia il suo ultimo nuncupativo testamento, che di raggion civile dicesi senza scritti, e se per tal raggione non volesse voglia per ragione di codicillo, donazione a causa di morte e di quals(iasi) altra ultima disposizione e volontà, in ogni moglio modo §, cassando et annullando quasiasi altro test(ament)o o ultima volontà fino al p(rese)nte fatti, benché concepiti sotto quals[iasi] parola e _____ 26 derogatorie, volendo che questo sia preferito in ogni miglior modo § sopra li quelli. Fatto e rogato in Monte Leone, in casa mia al Borgo, presenti li signori Antonio Bernabei figlio di Pasquale27, Cruciano Cicchetti fu Ber(nard)o28, Sebastiano Villani fu Francesco, Leopoldo Salamandra fu Sante29, Gregorio Gervasoni fu Filippo30, da questa Terra, Carlo Fiorelli fu Antonio da Polino e Silvestro Rodolfi fu Domenico Antonio, dal Monte S. Vito, testimoni. Luca Antonio Menetoni notaio rogante ————— |
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