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Tagliar alberi non si puo’ |
Scritto da Enrico Fuselli | |
martedì 03 aprile 2012 | |
Cronaca giudiziaria di centocinquanta anni fa
Le collezioni di giurisprudenza, oltre a permettere di conoscere gli orientamenti pratici del diritto, consentono di conoscere, grazie alla presentazione di casi esemplari, scene di vita dei secoli scorsi. Il «Giornale del Foro», stampato a Roma nel 1855, restituisce alla nostra attenzione una vicenda accaduta nel lontano anno 1850. Due individui, Matteo Battisti e Cristofaro Antonucci, nella macchia denominata “La Montagna” in contrada “Coste di Calabria” (chiamata anche “Modula”) (1), nel territorio di Monteleone, avevano “atterrato non pochi alberi di alto fusto, e specialmente di faggi”, grazie all’impiego di due scuri. Nuova Carta Geografica Dello Stato Pontificio (particolare) Roma, 1824 Venanzo Galloni, “vergaro” del principe Torlonia, proprietario del terreno nel quale era avvenuto il taglio, sporse querela il 7 settembre 1850 contro i responsabili presso il Governo di Cascia, presentando anche i “corpi del delitto”, ovvero due asce che il guardiano, Giuseppe Gervasoni, aveva sequestrato ai due uomini alla presenza di altrettanti testimoni, Vincenzo Ortolani ed Ercole Mengoni. Nel corso delle indagini, espletate sul luogo del delitto da un “ministro di cancelleria”, emerse che Battisti e Antonucci avevano agito sulla base di un permesso rilasciato loro dal presidente della commissione municipale di Monteleone, Erasmo Dolci. Nelle more del processo, l’Antonucci passò a miglior vita, tanto che il processo fu celebrato a carico di Battisti e di Dolci. (all’epoca chiamato “sostituto fiscale”) ebbe buon gioco a dimostrare che la pretesa consuetudine, seppur esistente, non poteva essere invocata a giustificazione dell’arbitrario taglio degli alberi, come stabilito dalla declaratoria del 16 settembre 1845. A termine del processo, celebrato dalla Sacra Consulta il 29 maggio 1855, II turno, sotto la presidenza di Mons. Borgia, Matteo Battisti ed Erasmo Dolci furono condannati al pagamento di una multa di 200 scudi (in caso di impossibilità di pagamento sostituibile con altrettanti giorni di carcere), al rimborso dei danni nei confronti del principe Torlonia e al rimborso delle spese processuali (2).
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Ultimo aggiornamento ( martedì 03 aprile 2012 ) |
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