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Novita' da Ruscio - News | |
mercoledì 21 dicembre 2011 | |
Possibili sgravi fiscali per il pagamento della Quota Associativa e Quota Pro Asilo
Vi ricordiamo che il pagamento della Quota Associativa (IBAN IT54Z0570438550000064001206) e Quota Pro Asilo (IBAN IT91C0760103200000003324753) se effettuate entro il 31 dicembre 2011, mediante Bonifico, potranno essere utilizzate ai fini della deducibilita’ fiscale i quanto erogazioni liberali a favore della Essociazioni di Promozione Sociale, come la nostra Pro Loco. In seguito, i Soci ed Amici che voranno usufruire di tale opzione fiscale, potranno richiedere alla Segreteria della Pro Ruscio formale Attestazione di Pagamento, da allegare alla Dichiarazione dei Redditi 2011.Di seguito si riportano le indicazioni emanate dall’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane) Con l’art. 22 della Legge 383/2000, è stato introdotta la deducibilità fiscale per le “erogazioni liberali” a favore delle associazioni di promozione sociale, successivamente ampliata con DL 14/03/2005 n. 35 convertito dalla Legge 14/05/2005 n. 80 – art. 14 – (applicabile alle sole associazioni iscritte nel Registro Nazionale): I soggetti rientranti in entrambe le fattispecie previste, ovvero se erogano ad associazione iscritta nel registroNazionale, possono scegliere se applicare le agevolazioni dell’art. 22 della Legge 383/200 oppure in alternativa le agevolazioni di cui all’art. 14 della Legge 80/2005. La scelta vale a livello di anno per tutte le erogazioni liberali fatte. Per essere fiscalmente deducibili, le Erogazioni Liberali a favore delle Associazioni di Promozione sociale: a) devono essere fatte esclusivamente attraverso Assegno o Bonifico Bancario, o attraverso versamento sul c.c. postale della pro loco. Se l’erogazione è fatta in contanti non è detraibile. b) deve essere rilasciare all’elargitore una apposita ricevuta (o attestato) su cui devono essere indicati anche gli estremi per identificare fiscalmente il soggetto erogante. Una copia della ricevuta rilasciata deve essere conservata dalla Associazione per almeno tre anni (comma 2 art. 4 Legge 383/2000). |
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